Qualità delle immagini e “buone norme della tecnica editoriale”

L’art. 126 della legge sul diritto d’autore pone in capo all’editore l’obbligo di riprodurre e porre in vendita l’opera “secondo le buone norme della tecnica editoriale”.

Un’interessante pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 20 marzo 2013 dalla sezione specializzata in materia di impresa, si sofferma proprio su tale prescrizione analizzando un caso afferente a un’opera editoriale nel campo dell’arte e alle immagini ivi pubblicate.

Nella pronuncia in esame si sottolinea come per verificare, in concreto, il rispetto da parte dell’editore delle c.d. buone norme della tecnica editoriale, vada considerato il livello editoriale entro il quale si colloca la pubblicazione oggetto di contratto. E dunque, se l’opera editoriale è di alto livello, anche le immagini a corredo della medesima dovranno essere particolarmente curate da un punto di vista grafico.

Nello specifico, dal momento che la casa editrice godeva di un’elevata reputazione e l’autore possedeva un’elevata statura scientifica, era lecito pretendere dalla prima una qualità editoriale elevata anche nella stampa delle immagini a corredo del testo. E ciò in quanto, sempre secondo tale sentenza, la parte testuale dell’opera scientifica ha sempre bisogno di un continuo collegamento con la parte iconografica.

Nel caso di specie il Giudice – proprio in considerazione della scarsa qualità delle immagini – non ha ravvisato il rispetto, da parte della casa editrice, delle buone norme della tecnica editoriale e ha, pertanto,  condannato la medesima al risarcimento del danno in favore dell’autore.